Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.
2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni].
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, L. 29 dicembre 2000, n. 422.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.