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Legge 24.04.1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (G.U. 07.05.1998, n. 104)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

Art. 19 - Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

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