Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II";
b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1 mg/Kg".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.