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Legge 24.04.1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (G.U. 07.05.1998, n. 104)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

Art. 32 - Ascensori

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione eur

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