Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
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