Ordinanza MPI 30.04.1998, n. 208
I Provveditori agli studi assumono, con piena e diretta autonomia tutte le iniziative ritenute più utili ed efficaci, per coniugare in maniera flessibile la garanzia degli interessi legittimi e dei diritti coinvolti - in primo luogo il diritto all'istruzione - con l'efficacia dei risultati resi possibili dai criteri e dalle modalità gestionali individuati.
A tal fine i Provveditori agli studi autorizzano immediatamente i Capi d'Istituto ad assumere sin dai primi giorni di lezione i supplenti temporanei necessari per la copertura dei posti disponibili. Su detti posti i supplenti rimangono sino a quando non vi assuma servizio il personale di ruolo o supplente assegnato dai Provveditori agli Studi stessi.
In coerenza con quanto sopra esposto i Provveditori agli studi possono fissare preventivamente, dandone la massima pubblicizzazione, una data unica per tute le graduatorie o per gruppi omogenei di graduatorie, dalla quale avranno concreto effetto, simultaneamente, le assegnazioni di sede disposte dai Provveditori nei confronti del personale a tempo sia indeterminato che determinato. Da tale unica data cessano contestualmente le supplenze temporanee disposte dai Capi d'istituto e non più necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica.
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