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Ordinanza MPI 30.04.1998, n. 208

Disciplina per l'anno scolastico 1998/99 per le assunzioni a tempo determinato del personale docente, delle scuole materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, del personale educativo delle istituzioni educative e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Personale docente

Art. 10 -

L'art. 40, comma 2, della legge n. 449/1997 ha previsto, a decorrere dal presente a.s. 1997/98, un nuovo tipo di precedenza nel conferimento delle supplenze, da attribuirsi ai docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami aventi titolo alle nomina in ruolo sulle cattedre e posti accantonati al primo settembre 1992, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, quarto periodo, della legge n. 537 del 24.12.1993.

Tale precedenza, ai sensi del comma 2 dell'art.40, citato, esplica i suoi effetti esclusivamente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso ed opera prima della precedenza prevista dall'art. 522, comma 5, del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994.

Nell'ordine delle precedenze previste dall'art. 1, dell'O.M. n. 371/94, si colloca, pertanto, dopo quella di tipo "A" e prima di quelle di tipo "B" ed assume conseguentemente la codifica sintetica di precedenza di tipo "A1"; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, dell'O.M. n. 371/94.

Per l'attribuzione della precedenza in questione, i docenti interessati presenteranno istanza, in carta libera entro il 30 maggio 1998 ai Provveditori agli studi e, se del caso, anche ai singoli presidi delle scuole nelle cui graduatorie sono inseriti, dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti e fornendo tutti gli elementi atti ad assicurare la verifica delle situazioni da parte degli uffici competenti.

Ai fini del conferimento delle supplenze ai docenti ai quali, è stata sciolta in senso positivo la riserva a suo tempo formulata, si richiama l'attenzione dei Provveditori agli studi sull'applicazione della C.M. n. 3

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