Ordinanza MPI 30.04.1998, n. 208
Personale docente
Ai sensi dell'art. 521 del D.L.vo n. 297/94, e dell'art. 21 dell'O.M. n. 371/94, i Capi d'Istituto delle scuole secondarie conferiscono, tra l'altro, le ore d'insegnamento disponibili in classi collaterali e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ai docenti di ruolo delle rispettive scuole con cattedre costituite con un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali ai fini del completamento dell'orario di obbligo, a norma dell'art. 41 del C.C.N.L. del comparto scuola.
Nel disporre i completamenti i Capi d'Istituto dovranno tener conto delle esigenze di disponibilità orarie richieste per la particolare strutturazione dei curricoli (area di progetto, area di approfondimento, area d'integrazione) e per garantire la flessibilità necessaria alla piena realizzazione dell'autonomia didattica e organizzativa.
Tale completamento di orario non può comunque dar luogo alla scissione degli insegnamenti compresi nelle stesse cattedre.
I Capi di istituto delle scuole secondarie comunicano quindi ai Provveditori agli studi gli spezzoni di ore rimasti disponibili.
I Provveditori agli studi esperiscono ogni iniziativa al fine di assicurare gli accorpamenti per la costituzione di posti orario (tendenzialmente non inferiori a 18 ore settimanali).
I Provveditori conferiscono le supplenze sui posti rimasti disponibili dopo le utilizzazioni d'ufficio o a domanda, del personale di ruolo soprannumerario, dei docenti delle dotazioni organiche provinciali, dei docenti eventualmente aventi titolo al mantenimento in servizio secondo le disposizioni di cui agli artt. 455, 478 e 479 del D.L.vo n. 297/94, e dopo tutte le ope
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