IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 30.04.1998, n. 208

Disciplina per l'anno scolastico 1998/99 per le assunzioni a tempo determinato del personale docente, delle scuole materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, del personale educativo delle istituzioni educative e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Personale docente

Art. 12 -

I docenti di ogni ordine e grado di scuola con nomina di supplenza temporanea conferita dal capo di istituto, per orario inferiore a quello previsto dall'art. 41 del C.C.N.L. comparto scuola del 4.8.95, hanno titolo - purché inclusi nella relativa graduatoria di scuola o di istituto e fatti salvi, comunque, i diritti di coloro che li precedono nella graduatoria medesima - al completamento di orario da realizzare anche con altre supplenze temporanee.

Tale completamento da disporre con ore di insegnamento appartenenti alla stessa o altra classe di concorso per la scuola secondaria potrà comportare il frazionamento della cattedra a condizione che non comporti la scissione dello stesso insegnamento nelle singole classi.

Valgono a completare l'orario, per i docenti nominati per le classi di concorso per l'insegnamento di educazione fisica, le ore di avviamento alla pratica sportiva, allorquando venga accertata l'impossibilità di completamento in classi collaterali della stessa o altra scuola.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.