Ordinanza MPI 30.04.1998, n. 208
Personale docente
Il comma 3 dell'art. 20 dell'O.M. n. 371/94 è così modificato:
- gli aspiranti a supplenze nelle scuole materne ed elementari debbono dichiarare, quanto prima possibile ai direttori didattici dei circoli prescelti, il proprio domicilio eletto nell'ambito della provincia di presentazione della domanda o delle province confinanti alla stessa.
In mancanza di tale dichiarazione l'aspirante viene escluso dal conferimento di supplenze temporanee nel circolo interessato, fin tanto che non pervenga la dichiarazione stessa.
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