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D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998, n. 33733

Utilizzazione a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali.

Art. 5 -

AI personale docente ed educativo utilizzato presso le Università si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, si rende; necessario che la scuola presso la quale il docente continua ad essere titolare abbia la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi Universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del Corso di laurea o della Scuola di specializzazione alla scuola di titolarità.

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