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D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998, n. 33733

Utilizzazione a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali.

Art. 7 -

La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le Università del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3.8.1998, n. 315.

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