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D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998

Utilizzazione del personale delle istituzioni scolastiche presso le università per i corsi di formazione universitaria del personale docente. (G.U. 13.03.1999, n. 60)

Art. 2 -

L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

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