D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998
L'orario di servizio svolto dal personale docente ed educativo di cui all'art. 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, deve essere organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
L'orario di servizio da effettuare presso le università per le finalità di cui al precedente art. 1, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle università non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.
Con contrattazione collettiva decentrata saranno disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento presso le istituzioni scolastiche, dell'attività di insegnamento e di quelle funzionali all'insegnamento di cui agli articoli 41 e 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.
L'attività svolta presso le università per le finalità di cui all'art. 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Per la sostituzione del personale utilizzato presso le università si provvede con supp
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.