D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998
Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita 1'utilizzazione a tempo pieno, presso le università degli studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.
Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti disponibili alla data del 1 ° settembre 1998 e su quelli che si renderanno tali alla data del 1° settembre 1999, secondo quanto indicato nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'università degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditori agli studi interessati e alla direzione generale istruzione elementare - divisione IV - che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le università degli studi per i corsi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il pe
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.