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D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998

Utilizzazione del personale delle istituzioni scolastiche presso le università per i corsi di formazione universitaria del personale docente. (G.U. 13.03.1999, n. 60)

Art. 7 -

La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per 1'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le università del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3.8.1998, n. 315.

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