D.M. Pubblica istruzione 30.12.1998, n. 495
L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio è disposta alla scadenza dei termini di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.
In tal senso è modificato il D.M. n. 190 del 6 aprile 1995.
Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini, di cui all'art.1, l'amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso il procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato perché è in corso un procedimento disciplinare, l'accettazione delle stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.