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D.M. Pubblica istruzione 30.12.1998, n. 495

Termini di presentazione delle domande di cessazioni dal servizio per il personale del comparto scuola.

Art. 4 -

L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio è disposta alla scadenza dei termini di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.

In tal senso è modificato il D.M. n. 190 del 6 aprile 1995.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini, di cui all'art.1, l'amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso il procedimento disciplinare.

Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato perché è in corso un procedimento disciplinare, l'accettazione delle stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

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