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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Tabella A - Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte

Impieghi Agevolazione

11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:

- metano Lire 8,7 per metro cubo

- gas di petrolio liquefatti Lire 13.200 per 1.000 chilogrammi

- gasolio Lire 32.210 per 1.000 litri

- olio combustibile e oli minerali greggi, Lire 41.260 per 1.000 chilogrammi naturali

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.

L'agevolazione è accordata:

a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili.... Esenzione.

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