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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive

Art. 1 - Restituzione del contributo straordinario per l'Europa 1

1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

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