Legge 23.12.1998, n. 448
Titolo I - Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:
a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;
c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della leg
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