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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive

Art. 6 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare l'aliquota";

b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale".

2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di variare l'aliquota";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previst

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