IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo IV - Disposizioni in materia di riscossione

Art. 11 - Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese

1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;

b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;

c) per le società di altro tipo, lire novantamila. 17

2. Le società che negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso delle somme versate, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.