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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo IV - Disposizioni in materia di riscossione

Art. 12 - Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti

1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonchè dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996.

3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.

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