Legge 23.12.1998, n. 448
Titolo I - Disposizioni in materia di entrata
Capo IV - Disposizioni in materia di riscossione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nell'àmbito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4. 36
2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decr
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