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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo IV - Disposizioni in materia di riscossione

Art. 16 - Rimborsi automatizzati

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata.

2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, da effettuare da parte di competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.1.2.2 "Restituzioni e rimborsi di imposte" (capitolo 3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi. 39

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.

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