Legge 23.12.1998, n. 448
Titolo I - Disposizioni in materia di entrata
Capo V - Altre entrate
01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto. 40
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme d
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