Legge 23.12.1998, n. 448
Titolo I - Disposizioni in materia di entrata
Capo V - Altre entrate
1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi.
3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.
4. Il comma 9 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal seguente:
"9. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996".
5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è soppresso
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