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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Disposizioni in materia di personale

Art. 23 - Riduzioni degli stanziamenti per straordinari

1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonchè per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione degli stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo di compensare la maggiore spesa di cui al comma 2.

2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire 8.200 milioni.

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