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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Altre misure di razionalizzazione

Art. 42 - Canone di concessione dovuto dalla RAI

1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40 miliardi.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando per detto anno:

a) quanto a lire 84.279 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero;

h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad

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