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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Altre misure di razionalizzazione

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 44 - Dismissione di immobili del Ministero della difesa 111

1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonchè con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-bis. [Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi

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