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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Altre misure di razionalizzazione

Art. 45 - Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio".

3. Nell'àmbito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televi

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