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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo IV - Altre misure di razionalizzazione

Art. 47 - Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica soluzione, alla gestione speciale di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.

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