Legge 23.12.1998, n. 448
Titolo II - Disposizioni in materia di spesa
Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonchè il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
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