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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo

Art. 54 - Interventi per il settore del commercio

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:

a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonché la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.] 126

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