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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo

Art. 56 - Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28 ottobre 1997";

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime p

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