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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo

Art. 57 - Disposizioni per le zone terremotate

1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile".

3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16 marzo

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