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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo

Art. 61 - Programmi di recupero urbano

1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. 128

3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, c

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