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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo

Art. 62 - Disposizioni per i lavoratori in mobilità

1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integ

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