IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo VI - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro

Art. 73 - Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori

1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:

a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;

c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;

d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai se

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.