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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo VI - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro

Art. 74 - Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

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