Circolare MPI 20.02.1998, n. 64
Legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 - Oneri per il funzionamento dei Licei Artistici, Istituti d'Arte, Conservatori, Accademie, Istituti superiori per le Industrie artistiche, Convitti, Istituzioni Educative Statali, nonché degli Istituti tecnici e Professionali proprietari della relativa sede: eventuali anticipazioni.
La legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, recante norme sull'edilizia scolastica, introduce, in particolare, all'articolo 3 alcune modifiche alle precedenti competenze in merito alla realizzazione, fornitura, manutenzione e funzionamento degli edifici adibiti all'uso scolastico, a seguito delle quali, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono attribuiti alle Province i relativi oneri attinenti all'intera fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi comprese le Accademie, i Conservatori, i Convitti, le istituzioni educative statali e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
Poiché tali modifiche incidono notevolmente sul regime giuridico inerente alla titolarità od uso degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche in questione nonché sul relativo trattamento finanziario, al fine di assicurare alle Amministrazioni subentranti le risorse necessarie per far fronte alle mutate esigenze, il successivo articolo 98 prevede l'emissione di appositi decreti interministeriali, al contenuto dei quali gli enti interessati devono successivamente uniformarsi nella predisposizione di apposite convenzioni, opportunamente previste per la definizione dei diversi rapporti intercorrenti tra di loro.
In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9, per gli immobili sede di istituzioni scolastiche passate nelle competenze Provinciali - con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e della Pubblica Istruzione - sono determinati gli oneri di parte corrente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, comunque sostenuti, in media, nell'arco del triennio finanziario precedente dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche medesime, ove proprietarie della sede, per il rispettivo funzionamento. Ciò al fine di consentire, una volta accertatane la consistenza, il trasferimento delle corrispondenti somme a favore della Province interessate, mediante apposite convenzioni da stipularsi, ai sensi della success
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