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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo I - Disposizioni relative al trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri

Art. 10 -

1. L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 176 (Indennità di richiamo dal servizio all'estero). - 1. Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta un'indennità per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

2. L'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.

3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede l'indennità di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.".

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