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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo I - Disposizioni relative al trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri

Art. 15 -

1. L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nella seguente misura:

a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennità personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;

b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennità personale.

2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennità personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonché, in aggiunta alla propria indennità di servizio, i tre quinti dell'indennità di servizio spettante al titolare dell'ufficio.

3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennità prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennità di servizio di cui il predetto personale già gode.

4. In nessun caso l'indennità di servizio all'estero del reggente può superare i quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero p

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