Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Capo I - Disposizioni relative al trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri
1. Il primo comma dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.".
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