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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo I - Disposizioni relative al trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri

Art. 6 -

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 171 è inserito il seguente articolo: "Art. 171-bis (Assegno per oneri di rappresentanza). - 1. L'attività di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettività italiane all'estero, è svolta dalle seguenti categorie di personale:

a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;

b) i capi degli uffici consolari di I categoria;

c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa;

d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;

e) i direttori degli istituti di cultura;

f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure presta servizio in qualità di responsabile di sezione distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.

2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.

3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare

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