Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Capo I - Disposizioni relative al trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri
1. L'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 175 (Indennità di sistemazione). - 1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennità in questione è fissata nella misura del 50 per cento della indennità personale mensile stabilita per il posto di destinazione.
3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennità di servizio relativa al post
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