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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo II - Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti pubblici non economici in servizio all'estero

Art. 25 - Provvidenze accessorie

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilità, estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennità o rimborsi spese già previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale.

2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante.

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