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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 1

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 26 - 2

1. L'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 651 (Supplenze di insegnamento). - 1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo.

2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorità consolare, relativamente a:

a) personale residente nel Paese ospite;

b) personale non residente nel Paese ospite.

3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento è disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b).

4. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa è equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per ana

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