Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 3
[ARTICOLO ABROGATO]
1. L'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
"Art. 658 (Assegni di sede). - 1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai
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