D.P.R. 20.02.1998, n. 38
Capo I - Attribuzioni dei dipartimenti e di altri organismi del ministero
1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalle legge 15 marzo 1997, n. 59, e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.
2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:
a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri; svolgono altresì le funzioni già espletate dalle ragionerie regionali, che sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione;
b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), nonché, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero.
3. Le ragionerie provinciali costituite presso i dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a), svolgono compiti di supporto ed
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